In linea di massima, per ogni appartamento facente parte di un condominio, a pagare la rispettiva quota di assicurazione condominiale deve essere il proprietario dell'immobile, a patto che non vi sia un contratto tra proprietario ed eventuali inquilini in cui una particolare clausola aggiuntiva specifica una diversa presa in carico di tali spese (il più delle volte, questa clausola include nelle spese condominiali complessive anche quelle relative alla polizza assicurativa).
Sostanzialmente, però, è il proprietario dell'appartamento ad essere responsabile della conservazione dell'intero edificio assieme agli altri condomini. La ripartizione delle spese condominiali (quindi anche quelle relative alla polizza assicurativa condominiale), dunque, è a suo carico e non grava sugli eventuali inquilini. I costi dell'assicurazione condominiale vengono suddivisi tra i condomini stabilendo ogni singola cifra in base ai millesimi relativi ad ogni singolo condomino. I millesimi di ogni condomino (e quindi anche la quota da versare per il pagamento dell'assicurazione condominiale) variano a seconda della quota di proprietà da essi posseduta (art. 1123, primo comma, c.c).
La suddivisione dei costi dell'assicurazione condominiale, così come di tutte le altre spese, può essere soggetta a modifiche in sede di assemblea condominiale in caso di unanimità o maggioranza di voti da parte di alcuni condomini. Nel caso della presenza di inquilini la cui attività dovesse essere giudicata come capace di comportare potenziali rischi per il fabbricato, la quota relativa al proprietario di quell'immobile può risultare superiore a quella corrisposta dagli altri inquilini.
Il compito di stipulare l'assicurazione per il condominio spetta all'amministratore, che propone all'assemblea condominiale una serie di soluzioni per poi sceglierne una definitiva. La polizza di assicurazione del condominio, di fatto, assume il ruolo giuridico di garante fondamentale per la serenità dei singoli condomini.
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